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Sez. 1, Sentenza n. 26693 del 13/12/2006 (Rv. 596091 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Denuncia di omessa pronuncia su motivo di appello - Principio di autosufficienza del ricorso - Esposizione delle ragioni di merito del gravame - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596091-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

Non rispetta il principio di autosufficienza il ricorso per cassazione che, denunciando l'omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado, sulle doglianze mosse in appello "per relationem" alle ragioni esposte davanti al Tribunale, non espone quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all'accoglimento del gravame, e così impedisce al giudice di legittimità una completa cognizione dell'oggetto, sul quale, peraltro, ove non fossero necessari ulteriori accertamenti, potrebbe decidere nel merito, pur trattandosi di "error in procedendo"; né al principio di autosufficienza può ottemperarsi "per relationem", mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)