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Sez. 3, Ordinanza n. 24053 del 28/08/2025 (Rv. 676149-02)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA | Obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Temporaneo diniego da parte della P.A. - Legittimità - Condizioni - Forza maggiore - Sussistenza - Necessità - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676149-02

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA

Il temporaneo diniego, da parte della P.A., di prestare assistenza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è legittimo solo in presenza di forza maggiore, che non può consistere in difficoltà organizzative, né nella scelta discrezionale di bilanciare l'interesse all'esecuzione con altri interessi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il ritardo di oltre tre anni nello sgombero di un immobile abusivamente occupato, determinato dalla dichiarata indisponibilità delle Forze dell'ordine intervenute su richiesta dell'ufficiale giudiziario, in ragione della presenza di soggetti vulnerabili e di manifestanti).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)