Sez. U, Sentenza n. 2478 del 18/03/1988 (Rv. 458250 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA - RIFIUTO - RESPONSABILITÀ PER DANNI - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA - RIFIUTO - RESPONSABILITÀ PER DANNI - SUSSISTENZA.*
Il privato, portatore di un titolo esecutivo giudiziale, ha un diritto soggettivo ad ottenere dall'amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali. Pertanto, ove l'autorità competente neghi dette attività, nonostante la richiesta dell'ufficiale giudiziario cui è affidata l'esecuzione, deve riconoscersi al privato la facoltà di esperire contro l'amministrazione Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, per il ristoro del danno provocato da quel rifiuto. (V 5456/80, mass n 409326; (V 2299/62; (V 2861/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)