Sez. 3, Sentenza n. 10218 del 26/07/2001 (Rv. 548508 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione - Prelazione e riscatto - Condizioni - Art. 8, terzo ed ultimo comma, della legge n. 590 del 1965 - Operatività.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)