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Sez. 1, Sentenza n. 2714 del 18/12/1970 (Rv. 349176 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - LITE TRIBUTARIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349176-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - LITE TRIBUTARIA - NOZIONE.*

Ai fini della Competenza per materia del tribunale, ex art 9 cod proc civ per lite tributaria deve intendersi ogni contestazione in cui il rapporto di imposta sia dedotto in giudizio quale obbietto specifico della domanda, e si svolga tra determinati soggetti, ossia tra l'amministrazione finanziaria, titolare della pretesa fiscale, ed il contribuente tenuto per legge al relativo adempimento. (nella specie, si era chiesto il rimborso di somme pagate per penalita, sostenendosi che le stesse non erano dovute, perche l'imposta era stata da altri pagata). (Conf 4004'69, mass n 344488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)