Sez. 1, Sentenza n. 943 del 03/04/1971 (Rv. 350867 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA INTERNA TRA COOBBLIGATI O CONTRAENTI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA INTERNA TRA COOBBLIGATI O CONTRAENTI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Per lite tributaria deve intendersi la contestazione in cui il rapporto di imposta sia dedotto in giudizio quale specifico oggetto della domanda e si svolge tra determinati soggetti, cioe tra l' amministrazione finanziaria, titolare della pretesa fiscale, ed il contribuente tenuto per legge al relativo adempimento. Non e lite tributaria quella che attiene ai rapporti interni tra le parti contraenti o ai rapporti fra i soggetti che possono essere comunque tenuti al pagamento del tributo, allorche sia estraneo l' amministrazione finanziaria, i cui diritti non vengono contestati. (V 2714'70, mass n 349176' 4004'69, mass n 344483' 1796'69, mass n 340865' 341'68, mass n 331294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)