Sez. 1, Sentenza n. 42887 del 15/10/2004 Ud. (dep. 03/11/2004) Rv. 230175 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui - Preesistenza dell'errore - Necessità.
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE
Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 cod. pen. costituisce ipotesi marginale e residuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 218, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)