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Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 11/04/1995 (Rv. 491750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Giudice di primo grado - Decisione di non provvedere sulla domanda in presenza di un fatto impeditivo - Erroneità di tale decisione - Giudice del gravame - Poteri -.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Il principio del doppio grado di giurisdizione non richiede che la causa e le singole questioni in essa dibattute vengano in concreto decise due volte da diversi giudici del merito ed è osservato quando le singole questioni vengano effettivamente sottoposte all'esame del giudice di diverso livello anche se il primo abbia deciso di non dovere provvedere sulla domanda (nella specie, di risarcimento dei danni per illegittima appropriazione acquisitiva, mediante l'esecuzione di un'opera pubblica) in presenza di un fatto impeditivo (nella specie, la pronuncia del decreto di proroga del termine della occupazione provvisoria); pertanto il giudice del gravame che rilevi l'errore del primo giudice non deve rimettere la causa a questo ma deve decidere direttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)