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Sez. U, Sentenza n. 6836 del 21/11/1986 (Rv. 448941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRINCIPIO - OSSERVANZA - CONDIZIONI - SOTTOPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - SUFFICIENZA - ESAME DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA COMPIUTO SOLTANTO DAL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRINCIPIO - OSSERVANZA - CONDIZIONI - SOTTOPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - SUFFICIENZA - ESAME DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA COMPIUTO SOLTANTO DAL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Il principio del doppio grado di giurisdizione non richiede che la causa e le singole questioni in essa dibattute vengano in concreto decise due volte da diversi giudici del merito, ed è osservato quando la causa stessa venga effettivamente sottoposta alla cognizione del giudice di primo e di secondo grado, restando in proposito irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni preclusive (quali la prescrizione dell'Azione o l'improponibilità della domanda stessa), ma soltanto dall'altro, a seguito del rilievo dell'errore del primo giudice nel riscontro di tali situazioni (e non ricorrendo le ipotesi di rimessione al medesimo della causa, di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). (V 3542/81, mass n 414147; (V 3725/76, mass n 382421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)