Sez. U - , Ordinanza n. 4899 del 01/03/2018 (Rv. 647563 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio davanti al TAR - Limite preclusivo - Udienza di discussione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel giudizio amministrativo, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto con ricorso notificato prima dell'udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell'ambito del procedimento decisorio regolato dall'art. 73 c.p.a., né la notificazione del ricorso può ritenersi preclusa nell'ultimo termine previsto da detta norma per il deposito di memorie e repliche, che non si notificano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)