diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018 (Rv. 647037 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647037-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)