Sez. 1, Sentenza n. 10174 del 26/09/1995 (Rv. 494111 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - ALLEGATI | Crediti per l'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi - Documenti relativi - Incolpevole impossibilità di produrli - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - ALLEGATI
In tema d'I.V.A., l'onere del contribuente di provare per iscritto i crediti che alleghi con la dichiarazione annuale, per imposta pagata al fine dell'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa (artt. 19, 25 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), non viene meno nel caso d'incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti (nella specie, a causa di distruzione provocata da incendio fortuito), trattandosi di circostanza che rileva sotto il diverso profilo di rendere applicabile l'art. 2724 n. 3 cod. civ., e, quindi, di autorizzare con altri mezzi di prova (incluse le testimonianze e le presunzioni) la dimostrazione delle operazioni che assuma produttive di dette posizioni creditorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 ter, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)