Sez. 6, Sentenza n. 12420 del 08/03/2005 Cc. (dep. 04/04/2005) Rv. 231434 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ordinanza di archiviazione - ricorso per cassazione | Ricorso proposto personalmente dalla persona offesa e pertanto dichiarato inammissibile - Proposizone di nuovo ricorso da parte del difensore della persona ofefsa - Inammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ordinanza di archiviazione - ricorso per cassazione
Il diritto di impugnazione del decreto di archiviazione spettante alla persona offesa è da ritenere consumato qualora quest'ultima lo abbia esercitato mediante proposizione di ricorso per cassazione da essa personalmente sottoscritto e, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue che deve considerarsi inammssibile, a prescindere dalla sua tardività, anche un secondo ricorso che avverso il medesimo provvedimento venga proposto dal difensore della persona offesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)