Sez. 5, Sentenza n. 636 del 13/02/1997 Cc. (dep. 22/03/1997) Rv. 208092 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Persona offesa che aveva fatto richiesta di essere avvertita - Presentazione personale dei motivi di ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Rappresentanza di un difensore - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Il querelante e la persona offesa, sebbene godano di facoltà o diritti processuali limitatamente ad alcuni istituti, in quanto portatori di interesse alla decisione del procedimento, non sono parti processuali in senso proprio. Perciò non è ad essi riferibile la previsione dell'art. 613 c.p.p. che consente alla parte (e solo a quella che tale è in senso tecnico) di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione. In ogni altro caso il soggetto deve essere rappresentato, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, da un professionista iscritto all'apposito albo. Non può perciò essere preso in esame, perché inammissibile, il ricorso per cassazione, presentato personalmente dal querelante, con cui questi eccepisce l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione, nonostante l'espressa richiesta in tal senso formulata in sede di denuncia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)