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Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 07/05/1963 (Rv. 261607 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALÌ PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - NATURA REALE DELL'AZIONE - SUPERFLUITA DELLA PROVA DELLA COLPA - DIFFERENZE CON L'AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE.*
Stato
decisa il 1963-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261607-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALÌ PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - NATURA REALE DELL'AZIONE - SUPERFLUITA DELLA PROVA DELLA COLPA - DIFFERENZE CON L'AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE.*

L'Azione di usurpazione o di contraffazione di marchio e Azione di rivendica di carattere reale e non richiede per poter essere esercitata, dal punto di vista subiettivo, la prova del dolo o della colpa del concorrente. Detta prova e, invece, necessaria ai fini dell'Azione di concorrenza sleale, la quale tutela un diritto soggettivo di carattere personale, leso dal fatto illecito del concorrente. (V 391/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 14, Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)