Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 26/04/2000 (Rv. 536014 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Utilizzazione degli elementi di prova offerti dalle parti - Loro provenienza - Rilevanza - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l'abbia dedotta, sicché ben può valere a dimostrare la fondatezza dell'assunto di una parte, quand'anche richiesta dall'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)