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Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 26/04/2000 (Rv. 536014 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Utilizzazione degli elementi di prova offerti dalle parti - Loro provenienza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536014-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l'abbia dedotta, sicché ben può valere a dimostrare la fondatezza dell'assunto di una parte, quand'anche richiesta dall'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)