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Sez. 3, Sentenza n. 6844 del 08/04/2016 (Rv. 639332 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno subito dall'allievo durante un'attività sportiva scolastica - Ripartizione dell'onere probatorio tra studente e scuola - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639332-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)