Sez. 3, Sentenza n. 20743 del 28/09/2009 (Rv. 609429 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno subito dall'allievo durante una gara - Responsabilità della scuola - Inclusione della gara nel programma di educazione fisica - Sufficienza - Esclusione - Prova della riconducibilità ad azione colposa di altro allievo e all'omessa adozione di misure preventive, da parte della scuola, idonee ad evitare l'evento - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)