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Sez. 1, Sentenza n. 8385 del 20/09/1996 (Rv. 499681 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Cosiddetta valutazione automatica ex art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione retroattiva ai procedimenti in corso - Ricorso privo di sottoscrizione - Pendenza del relativo procedimento - Inidoneità.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499681-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, non può essere considerata "pendente", ai fini dell'applicazione retroattiva dell'istituto della cosiddetta valutazione automatica ai sensi degli art. 52, comma quarto e 79 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la controversia introdotta davanti alla Commissione tributaria, con ricorso privo della sottoscrizione del contribuente (o di chi lo rappresenta), in quanto la mancanza della sottoscrizione, impedendo l'individuazione del soggetto che chiede la tutela giurisdizionale, rende il ricorso inammissibile (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. artt. 15, 22, 25) e perciò inidoneo a determinare l'instaurazione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)