Sez. 1, Sentenza n. 2677 del 05/03/1993 (Rv. 481257 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere | Art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Disciplina - Atti, scritture e denunce anteriori - Applicabilità - Controversia pendente - Necessità - Condizioni ulteriori.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 79, comma primo, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la disposizione di cui all'art. 52, comma quarto, dello stesso decreto - che consente di corrispondere l'imposta sulla base del reddito risultante in catasto ed aggiornato con i coefficienti per l'imposta sul reddito - si applica anche gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del citato testo unico, sia pendente controversia, purché il contribuente - anche nell'ipotesi in cui abbia dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del richiamato art. 52, comma quarto -, abbia comunque chiesto al giudice di giovarsi della nuova normativa, fornendo gli elementi necessari alla sua applicazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)