Sez. 1, Sentenza n. 647 del 27/02/1969 (Rv. 338896 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSCINDIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSCINDIBILITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'art.331 cod.proc.civ., che dispone l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra piu parti in cause inscindibili non sia stata impugnata nei confronti di tutte, piu cause debbono considerarsi inscindibili solo quando il simultaneus processus realizzato in primo grado sia stato effetto non di semplice connessione o di litisconsorzio facoltativo, ma di litisconsorzio necessario, e, cioe, nell'ipotesi in cui, per ragioni di diritto sostanziale o processuale, la sentenza deve necessariamente essere emessa nei confronti di piu persone, perche, altrimenti, sarebbe inutiliter data. Le cause relative ad obbligazioni solidali non sono da considerarsi inscindibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)