Sez. 3, Sentenza n. 3556 del 25/09/1989 Cc. (dep. 23/10/1989) Rv. 182301 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - ORDINANZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE A QUO - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - ORDINANZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE A QUO - ILLEGITTIMITÀ.*
Il giudice a quo è funzionalmente incompetente a dichiarare inammissibile l'impugnazione, erroneamente qualificata come appello invece di ricorso, assumendo in tal caso valenza prioritaria la questione circa la possibilità di utilizzare lo strumento giuridico della conversione, la cui soluzione spetta esclusivamente alla Corte suprema.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)