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Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 14/06/1990 Cc. (dep. 18/07/1990) Rv. 184953 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) - PRINCIPIO DI CONVERTIBILITÀ - IMPUGNAZIONE ERRONEAMENTE PROPOSTA AVVERSO L'ORDINANZA DE PLANO EMESSA AI SENSI DELLO ART. 672 NUOVO COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE NELL'OPPOSIZIONE INNANZI ALLO STESSO GIUDICE - POSSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184953-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) - PRINCIPIO DI CONVERTIBILITÀ - IMPUGNAZIONE ERRONEAMENTE PROPOSTA AVVERSO L'ORDINANZA DE PLANO EMESSA AI SENSI DELLO ART. 672 NUOVO COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE NELL'OPPOSIZIONE INNANZI ALLO STESSO GIUDICE - POSSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*

L'impugnazione erroneamente proposta contro l'ordinanza de plano emessa in tema di applicazione dell'amnistia o dell'indulto ai sensi dell'art. 672 del nuovo cod. proc. pen. può valere come opposizione innanzi allo stesso giudice, prevista dal comma primo di detto articolo per il principio di convertibilità (valido anche nel caso di rimedi non omogenei) che risulta rafforzato dalla disciplina emergente dall'art. 568 del nuovo codice, in forza della quale resta superata quella parte della giurisprudenza che ne condizionava l'operatività alla necessaria sussistenza di un errore casuale o involontario nella qualificazione del rimedio esperito. (V mass n 183680, ed ivi citate; (V mass n 183135; (V mass n 182301; (V mass n 177621; (V mass n 175607).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)