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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9831 del 19/04/2017 (Rv. 644094 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | ONLUS - Agevolazioni tributarie - Veste giuridica dell'ente - Irrilevanza - Attività avente finalità solidaristica - Cessioni di beni o servizi - Presupposti - Svolgimento di attività senza fine di lucro.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644094-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

In materia di ONLUS, ai fini dell'applicazione del regime tributario di favore previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, non rileva la veste giuridica assunta dall'ente ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica, quali la cessione di beni o la prestazioni di servizi riconducibili agli scopi associativi, effettuati verso corrispettivo nei confronti di soggetti svantaggiati o anche non svantaggiati, purchè non si travalichi il limite del reperimento di fondi per finanziare l'attività solidaristica concretando un'attività avente fine di lucro.

Riferimenti normativi: DPR 04/12/1997 num. 460 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)