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Sez. 5, Sentenza n. 18396 del 18/09/2015 (Rv. 636522 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - ONLUS - Requisiti - Interpretazione rigorosa - Attività connesse a quelle istituzionali - Nozione - Corrispettivo per le prestazioni fornite - Compatibilità con lo scopo solidaristico - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636522-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di ONLUS, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 460 del 1997 deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni tributarie, sicché le "attività direttamente connesse a quelle istituzionali", a cui fa riferimento, vanno identificate con le sole attività oggettivamente e strumentalmente funzionali al migliore e più efficace espletamento di quelle istituzionali, con il cui fine solidaristico può essere compatibile la previsione di un corrispettivo, purché non emerga, in tal modo, il perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)