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Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 (Rv. 648104 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Contributo unificato - Ricorso per cassazione avverso le decisioni disciplinari del C.N.F. - Rigetto o inammissibilità - Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648104-02

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale Forense consegue il raddoppio del contributo unificato, sussistendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)