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Sez. U, Sentenza n. 26280 del 25/11/2013 (Rv. 628422 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Contributo unificato - Non debenza dello stesso - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Obbligo di accertamento ex art. 13-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628422-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Poiché il pagamento del contributo unificato non risulta dovuto in relazione al ricorso per cassazione proposto avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non deve farsi luogo all'accertamento prescritto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)