Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988 (Rv. 456712 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OMESSO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - GARANZIA PER I VIZI O LE DIFFORMITÀ DELL'OPERA - INAPPLICABILITÀ.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OMESSO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - GARANZIA PER I VIZI O LE DIFFORMITÀ DELL'OPERA - INAPPLICABILITÀ.*
Le Disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. (Conf 2573/83, mass n 427439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)