Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983 (Rv. 427439 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1453 E 1455 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1667 E 1668 COD. CIV. - DESTITUZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1453 E 1455 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1667 E 1668 COD. CIV. - DESTITUZIONE.*
La comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. (V 936/74, mass n 368845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)