Sez. L, Sentenza n. 2593 del 12/04/1983 (Rv. 427463 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI FORMA - SUSSISTENZA - LIMITI - DIVIETO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - COMPORTAMENTO DETERMINANTE EFFETTI VANTAGGIOSI SOLTANTO IN CONSEGUENZA DI UN CONCORRENTE DIFETTO DI NORMALE DILIGENZA DELLA CONTROPARTE - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI FORMA - SUSSISTENZA - LIMITI - DIVIETO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - COMPORTAMENTO DETERMINANTE EFFETTI VANTAGGIOSI SOLTANTO IN CONSEGUENZA DI UN CONCORRENTE DIFETTO DI NORMALE DILIGENZA DELLA CONTROPARTE - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio della libertà di Forma nella redazione degli Atti processuali rimette alla valutazione discrezionale della parte interessata l'esposizione, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, delle richieste e delle argomentazioni difensive, con il solo limite derivante dal divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive, mentre il dovere delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità non può ritenersi violato da un comportamento che potrebbe conseguire effetti vantaggiosi soltanto in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)