Sez. 3, Sentenza n. 10247 del 16/10/1998 (Rv. 519762 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE | Violazione - Prospettazioni giuridiche o ricostruzioni di fatti riconosciuti infondati o inesatti dal giudice - Comportamenti vantaggiosi solo in presenza di negligenza di controparte - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE
Il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né, da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)