Sez. 5, Sentenza n. 21047 del 11/03/2011 Ud. (dep. 26/05/2011) Rv. 250416 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Durata delle operazioni - Momento di decorrenza del termine iniziale - Indicazione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve computarsi dal momento di inizio effettivo delle stesse e non dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo; l'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen. prevede come oggetto di indefettibile previsione nel decreto di autorizzazione un termine di durata preordinato ad assicurare il controllo giurisdizionale sul contenimento nei limiti temporali strettamente necessari per l'esecuzione di un'attività di indagine invasiva ed incidente sul diritto alla riservatezza nelle comunicazioni personali. Ne consegue che il termine comprende il primo giorno in cui l'attività di intercettazione abbia avuto concreta esecuzione, con l'ulteriore derivazione che è rilevante non solo il giorno ma anche il momento iniziale dell'attività di intercettazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)