Sez. 6, Sentenza n. 29131 del 28/05/2026 Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290482-03
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Art. 267 cod. proc. pen. - Mancata previsione di un termine per l’inizio delle operazioni di intercettazione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 15 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 15 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di durata delle intercettazioni decorre dalla data di emissione del relativo decreto autorizzativo, in quanto la mancata previsione di un termine per l'inizio delle operazioni costituisce una scelta non irragionevole del legislatore, che non vulnera le garanzie costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, restando le intercettazioni, benché iniziate a distanza di tempo, pur sempre autorizzate dal giudice nei casi previsti dalla legge, eseguite sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e soggette a una durata legalmente predeterminata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Costituzione art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)