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Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006 (Rv. 590029 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590029-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. (che richiede non solo il consenso "attivo" della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)