Sez. 5, Sentenza n. 15962 del 23/10/2003 (Rv. 567635 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia ad uno o più motivi e rinuncia al ricorso - Distinzione - Effettuazione della prima da parte di difensore munito di semplice procura alle liti - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, prevista dall'art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione la quale resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati, può essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura "ad litem", attenendo una siffatta rinuncia alla sua valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)