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Sez. 3, Sentenza n. 6171 del 23/04/1986 Ud. (dep. 26/06/1986) Rv. 173207 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI CONSENTITI.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173207-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI CONSENTITI.*

Nella procedura (cosiddetto patteggiamento) relativa all'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui allo art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, non si fa luogo a giudizio e non vi è pronuncia di condanna (vi è infatti, declaratoria di Estinzione del reato). Pertanto, nel caso di ricorso per Cassazione previsto dall'ultimo comma del citato art. 77, possono formularsi motivi che non attengano al giudizio di responsabilità, ma soltanto alla sussistenza dei presupposti richiesti per la speciale procedura ed alla regolarità della stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)