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Sez. U, Sentenza n. 9218 del 11/12/1987 (Rv. 456429 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE, IN VISTA DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI DETTA SOSPENSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456429-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE, IN VISTA DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI DETTA SOSPENSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La sospensione dei dipendenti, ancorché disposta in relazione ad una situazione di crisi aziendale per la quale sia stato richiesto il trattamento straordinario d'integrazione salariale, incide sul rapporto di lavoro e sui diritti ad esso inerenti. Ne consegue che, indipendentemente dalle determinazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, circa la concessione o meno di detto intervento, non può negarsi la facoltà del lavoratore di adire il giudice ordinario, per contestare la legittimità della sospensione, a tutela degli indicati diritti (salva restando l'influenza di quei provvedimenti amministrativi con riguardo al fondamento nel merito della domanda). (V 5360/84, mass n 437069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)