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Sez. U, Sentenza n. 5360 del 22/10/1984 (Rv. 437069 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE, IN VISTA DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTESTAZIONE DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DI TALE SOSPENSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1984-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437069-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE, IN VISTA DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTESTAZIONE DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DI TALE SOSPENSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

A fronte del provvedimento del privato datore di lavoro di sospensione del dipendente, in vista di un intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, deve riconoscersi a detto dipendente la facoltà di adire il giudice ordinario, anche in attesa delle determinazioni della cassa, per contestare la ricorrenza dei presupposti giustificativi di tale sospensione, tenuto conto che la controversia investe un atto del datore di lavoro che incide su diritti inerenti al rapporto di lavoro, distinto dal rapporto fra il dipendente medesimo e l'ente erogatore del trattamento integrativo. (V 29/82, mass n 417719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)