Sez. 4, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000) Rv. 216209 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Rispetto dei c.d. valori limite - Insufficienza - Obbligo di eliminare o ridurre gli agenti nocivi - Adozione di misure ordinarie di diligenza - Necessità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
L'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)