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Sez. 3, Sentenza n. 16724 del 19/03/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 228502 - 01

LAVORO - IN GENERE | Tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto ex D.Lgs. n. 277 del 1991 - Obbligo di eliminare o ridurre gli agenti nocivi - Rispetto dei c.d. valori limite - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228502-01

LAVORO - IN GENERE

In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di apprestare le cautele più idonee, secondo l'ordinaria diligenza, ad evitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (quale quella di munire gli stessi di apposite maschere con elevati fattori di protezione), ma deve comunque garantire il rispetto dei c.d. valori-limite di concentrazione della sostanza stessa nell'aria, adottando le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori, così come prescritto dall'art. 31, comma quarto del D.Lgs. 277 del 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)