Sez. 3, Sentenza n. 38581 del 10/07/2003 Cc. (dep. 09/10/2003) Rv. 226412 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Importazione temporanea di natanti e aeromobili in franchigia del dazio - Limite temporale - Superamento - Applicabilità a soggetti appartenenti alla Unione Europea - Esclusione - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Dal 1^ gennaio 1993, giorno successivo alla data di perfezionamento del mercato unico europeo, la disciplina di cui al DPR n. 43 del 1973, Testo Unico delle leggi doganali, non trova più applicazione (con riferimento all'ipotesi di importazione temporanea per uso privato per il periodo massimo di un anno, di imbarcazioni da diporto appartenenti a soggetti residenti fuori dal territorio doganale, in franchigia di diritti e dazi) nei confronti di Paesi inclusi nella Comunità Europea, con la conseguenza che non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 216 del citato T.U. la condotta del soggetto residente in territorio doganale comunitario il quale, proprietario di un natante, con esso permanga nelle acque territoriali italiane anche oltre l'anno consentito dalla citata normativa.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Legge 03/11/1961 num. 1553
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)