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Sez. 3, Sentenza n. 33934 del 26/06/2002 Cc. (dep. 10/10/2002) Rv. 222298 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Temporanea importazione di natanti iscritti nei registri navali di paesi extraeuropei - Termine durante il quale è consentita l'utilizzazione nelle acque territoriali con esonero dai dazi di importazione - Elemento integrante il reato di evasione dei diritti doganali - Modifica - Conseguenze in tema di successione delle leggi penali.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222298-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In tema di reati doganali, l'art. 562. Lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 cod.pen.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 03/11/1961 num. 1553, Regolam. Commissione CEE 04/05/2001 num. 993 art. 562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)