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Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 09/06/1973 (Rv. 364569 - 01)

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE MODALE DI VALORE PARI O SUPERIORE A QUELLO DELLA COSA DONATA - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE VITALIZIA - ALEATORIETA - OBBLIGHI DEL DONATARIO.*
Stato
decisa il 1973-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364569-01

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE MODALE DI VALORE PARI O SUPERIORE A QUELLO DELLA COSA DONATA - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE VITALIZIA - ALEATORIETA - OBBLIGHI DEL DONATARIO.*

La legge non commina la nullita della donazione cui sia apposto un Onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entita economica della cosa donata, ne l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'Onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sara tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art 793 cod civ). (Conf 707/59; 3232/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)