Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 09/06/1973 (Rv. 364569 - 01)
DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE MODALE DI VALORE PARI O SUPERIORE A QUELLO DELLA COSA DONATA - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE VITALIZIA - ALEATORIETA - OBBLIGHI DEL DONATARIO.*
DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE MODALE DI VALORE PARI O SUPERIORE A QUELLO DELLA COSA DONATA - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE VITALIZIA - ALEATORIETA - OBBLIGHI DEL DONATARIO.*
La legge non commina la nullita della donazione cui sia apposto un Onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entita economica della cosa donata, ne l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'Onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sara tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art 793 cod civ). (Conf 707/59; 3232/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)