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Sez. 2, Sentenza n. 13876 del 28/06/2005 (Rv. 581306 - 01)

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE | Imposizione di un peso al donatario - Natura - Compatibilità con l'atto di liberalità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581306-01

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE

In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purchè tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; peraltro costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell' escluderne la natura di vitalizio oneroso, aveva qualificato come donazione modale il contratto di trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo a carico dei beneficiari di prestare assistenza alla donante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)