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Sez. 5, Sentenza n. 13490 del 11/06/2009 (Rv. 608348 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferimento - Assoggettamento ad imposta - Condizioni - Verifica della funzione retributiva o risarcitoria - Necessità.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608348-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Ai fini dell'assoggettabilità alle imposte sui redditi di una somma corrisposta "una tantum" dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, a titolo d'indennità di trasferimento, nella vigenza del testo dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 anteriore alla modifica introdotta con il d.lgs. n. 56 del 1998, il giudice del merito è tenuto a verificare, anche alla luce del contratto collettivo nazionale "ratione temporis" applicabile, la natura giuridica dell'erogazione, al fine di accertarne la funzione retributiva e la conseguente tassabilità come reddito da lavoro, che va esclusa quando la stessa abbia funzione risarcitoria, riscontrabile ogni qual volta l'importo corrisposto sia diretto non a compensare la prestazione di lavoro in sé, ma le eventuali maggiori spese ed i sacrifici connessi allo svolgimento delle funzioni lavorative presso altra sede o stabilimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 916 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)