Sez. 5, Sentenza n. 14670 del 23/06/2006 (Rv. 591773 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Diaria" corrisposta al dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - Assoggettabilità ad imposta per l'intero ammontare - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, anche la c.d. "diaria" corrisposta da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede costituisce, sia ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 314 del 1997, una componente del reddito tassabile, la quale non è assimilabile all'indennità di trasferta, e va pertanto assoggettata ad imposta per l'intero ammontare.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)