Sez. 1 - , Sentenza n. 31051 del 27/11/2019 (Rv. 656275 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI DIRITTI DIVERSI DAI CREDITI | Quote di s.r.l. - Costituzione del diritto di pegno - Art. 2806 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Iscrizione nel registro delle imprese - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI DIRITTI DIVERSI DAI CREDITI
Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2806, Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2471 bis, Cod. Civ. art. 2463, Cod. Civ. art. 2468, Cod. Civ. art. 2470, Cod. Civ. art. 2471 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)