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Sez. 3 - , Sentenza n. 20170 del 18/08/2017 (Rv. 645500 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Pignoramento – Oggetto – Partecipazione a s.r.l. – Conflitto tra pignorante ed acquirente la partecipazione – Art. 2914, n. 1), c.c. – Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645500-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell'art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914 lett. 1, Cod. Civ. art. 2470 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)