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Sez. L, Sentenza n. 15523 del 22/07/2005 (Rv. 583061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - Presupposto - Cessazione del rapporto di lavoro - Irrilevanza della gestione tenuta ad erogare la prestazione - Duplicità di posizioni contributive - Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto (condizionante l'attivazione del trattamento previdenziale di vecchiaia) prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; conseguentemente, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro e non già del solo rapporto di lavoro in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la pensione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)