Sez. L, Sentenza n. 4657 del 08/03/2004 (Rv. 570865 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - Presupposto - Cessazione del rapporto di lavoro - Riferimento all'intera attività lavorativa e non al solo rapporto originante il diritto alla prestazione - Necessità - Fondamento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto condizionante l'attivazione del detto trattamento previdenziale prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione, con la conseguenza che, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione; né tale disciplina può suscitare dubbi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 38 Cost., atteso che la garanzia prevista da tale norma assume a presupposto lo stato di bisogno e che rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il perseguimento dell'obiettivo di disincentivare il conseguimento di una prestazione comunque anticipata rispetto all'uscita dal mercato del lavoro, anche nella considerazione delle esigenze di bilancio nell'ambito della globale riforma del sistema previdenziale (v. Corte cost. n. 416 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)